Art. 2
LEGGE 5 luglio 1914, n. 743
In vigore dal 16 ago 1914
Il Governo del Re è autorizzato a provvedere con decreto Reale a quanto si rende necessario per la esecuzione della presente legge.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 5 luglio 1914.
VITTORIO EMANUELE.
Salandra.
Visto, Il guardasigilli: Dari.
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