Art. 130
LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89
In vigore dal 12 nov 1924
Per l'ispezione degli atti di ogni notaro è dovuto, tanto al presidente del Consiglio notarile o al notaro da lui delegato, quanto al conservatore d'archivio o a chi ne fa le veci, una indennità nella misura di lire dieci fino ai primi cento atti esaminati, e di lire cinque per ogni cento atti successivi.
Nel caso che gli atti ispezionati non raggiungano i limiti sopra indicati, è dovuta parimente l'indennità per intero, come sopra stabilita.
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