Art. 130

LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89

In vigore dal 12 nov 1924
Per l'ispezione degli atti di ogni notaro è dovuto, tanto al presidente del Consiglio notarile o al notaro da lui delegato, quanto al conservatore d'archivio o a chi ne fa le veci, una indennità nella misura di lire dieci fino ai primi cento atti esaminati, e di lire cinque per ogni cento atti successivi. Nel caso che gli atti ispezionati non raggiungano i limiti sopra indicati, è dovuta parimente l'indennità per intero, come sopra stabilita. (20)
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LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89 (Art. 130 Ordinamento del notariato e degli archivi notarili.) — Testo vigente | Portale Normativo