Art. 2

LEGGE 16 giugno 1912, n. 687

In vigore dal 16 dic 2009
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9 Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 16 giugno 1912. VITTORIO EMANUELE. Credaro. Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
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LEGGE 16 giugno 1912, n. 687 (Art. 2 Riguardante la costituzione di speciali uffici per la custodia, la conservazione e l'amministrazione di singoli monumenti) — Testo vigente | Portale Normativo