Art. 2
LEGGE 17 luglio 1910, n. 516
In vigore dal 17 ago 1910
È concesso ai livignesi di introdurre nel territorio doganale in esenzione dai diritti di confine gli animali nati od allevati nel Comune e gli altri prodotti indicati nell'annessa tabella.
In caso di riconosciuti mutamenti nella produzione del territorio comunale il Governo del Re potrà portare variazioni alla quantità e qualità degli animali e degli altri prodotti da ammettersi in esenzione in modo, però, che non ne derivi aumento nell'ammontare totale dei diritti di confine abbuonati per effetto della presente legge.
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