Art. 3

LEGGE 28 giugno 1908, n. 376

In vigore dal 30 lug 1908
È dichiarato alienabile e restituito dall'Amministrazione forestale al Demanio, il bosco denominato Giove nell'isola dell'Elba, provincia di Livorno, che è inalienabile ai sensi della precedente legge 20 giugno 1871, n. 283 (serie 2ª). Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 28 giugno 1908. VITTORIO EMANUELE. LACAVA. F. COCCO-ORTU. Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.
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LEGGE 28 giugno 1908, n. 376 (Art. 3 Inalienabilita' di alcuni boschi demaniali ora alienabili e svincolo della inalienabilita' del bosco demaniale inalienabile Giove, posto nell'isola d'Elba) — Testo vigente | Portale Normativo