Art. 2

LEGGE 22 luglio 1906, n. 494

In vigore dal 16 dic 2009
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9 Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia incerta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Racconigi, addì 22 luglio 1906. VITTORIO EMANUELE. Giolitti. A. Majorana. G. Fusinato. Visto, Il guardasigilli: Gallo.
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LEGGE 22 luglio 1906, n. 494 (Art. 2 Che autorizza il concorso dello Stato nella spesa pel monumento dei Mille sullo scoglio di Quarto) — Testo vigente | Portale Normativo