Art. 1

LEGGE 19 luglio 1906, n. 367

In vigore dal 16 ago 1906
Alle disposizioni del testo unico delle leggi sull'ordinamento della guardia di finanza approvato con R. decreto 13 febbraio 1896, n. 40, o della legge 19 giugno 1902, n. 186 sono sostituite quelle contenute nell'annesso testo, allegato A, che forma parte integrante della presente legge. Il ruolo organico del personale della guardia di finanza è stabilito secondo l'annesso quadro allegato B.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1906-07-19;367#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo