Art. 56

LEGGE 15 luglio 1906, n. 383

In vigore dal 15 ago 1906
Insieme all' approvazione del collaudo dei lavori di ciascun tronco di strada si provvederà alla liquidazione di tutte le spese occorse, le cui risultanze saranno comunicate alle Provincie ed ai Comuni interessati per il rimborso all'erario, in venti annualità eguali, delle quote di spesa a loro carico. Le annualità decorreranno dall'anno successivo a quello dell'apertura al transito di ogni tronco. Sono estese alle dette annualità le disposizioni di cui agli della legge 8 dicembre 1901, n. 497.
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