Art. 10
LEGGE 30 giugno 1904, n. 293
In vigore dal 16 dic 2010
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 30 giugno 1904.
VITTORIO EMANUELE.
Giolitti.
Tedesco.
Tittoni.
Luzzatti.
Visto, Il Guardasigilli: Ronchetti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1904-06-30;293#art-10