Art. 2
LEGGE 26 dicembre 1901, n. 519
In vigore dal 15 gen 1902
Qualora manchi la possibilità dell'acquisto a trattativa privata, il Governo del Re è autorizzato a procedere alla espropriazione per causa di pubblica utilità, senza però eccedere la somma indicata nell'articolo 1.
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