Art. 1
LEGGE 13 luglio 1892, n. 377
In vigore dal 24 ago 1892
UMBERTO I.
par grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico.
Piena ed intera esecuzione sarà data all'Atto generale della Conferenza di Bruxelles per la repressione della tratta degli schiavi, ivi firmato il 2 luglio 1890, ed annessavi dichiarazione della stessa data.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Monza addì 13 luglio 1892.
UMBERTO.
B. Brin.
Visto, Il Guardasigilli: Bonacci.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 11/08/1892, n. 188 durante il periodo di "vacatio legis".
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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