Art. 1

LEGGE 13 luglio 1892, n. 377

In vigore dal 24 ago 1892
UMBERTO I. par grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Piena ed intera esecuzione sarà data all'Atto generale della Conferenza di Bruxelles per la repressione della tratta degli schiavi, ivi firmato il 2 luglio 1890, ed annessavi dichiarazione della stessa data. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Monza addì 13 luglio 1892. UMBERTO. B. Brin. Visto, Il Guardasigilli: Bonacci. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 11/08/1892, n. 188 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
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LEGGE 13 luglio 1892, n. 377 (Art. 1 Che da' piena ed intera esecuzione all'Atto generale della Conferenza di Bruxelles per la repressione della tratta degli schiavi) — Testo vigente | Portale Normativo