Art. 2

LEGGE 11 aprile 1889, n. 6043

In vigore dal 18 mag 1889
Il Governo del Re è autorizzato a provvedere con decreto Reale per tutte le disposizioni occorrenti alla esecuzione della presente legge. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 11 aprile 1889. UMBERTO. CRISPI. Visto, Il Guardasigilli: ZANARDELLI.
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LEGGE 11 aprile 1889, n. 6043 (Art. 2 Con la quale la frazione Crespi viene aggregata al comune di Capriate d'Adda e al circondario di Bergamo) — Testo vigente | Portale Normativo