Art. 2
LEGGE 11 aprile 1889, n. 6043
In vigore dal 18 mag 1889
Il Governo del Re è autorizzato a provvedere con decreto Reale per tutte le disposizioni occorrenti alla esecuzione della presente legge.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 11 aprile 1889.
UMBERTO.
CRISPI.
Visto, Il Guardasigilli: ZANARDELLI.
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