Art. 2

LEGGE 8 luglio 1883, n. 1461

In vigore dal 16 dic 2009
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9 Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 8 luglio 1883. UMBERTO. Savelli. Visto, Il Guardasigilli: Savelli.
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LEGGE 8 luglio 1883, n. 1461 (Art. 2 Che provvede per la conservazione delle gallerie, biblioteche ed altre collezioni di arte e di antichita') — Testo vigente | Portale Normativo