Art. 46

Tutela diplomatica e consolare

In vigore dal 12 dic 2007
Ogni cittadino dell'Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. TITOLO VI GIUSTIZIA
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