Art. 33

Vita familiare e vita professionale

In vigore dal 12 dic 2007
1.   È garantita la protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale. 2.   Al fine di poter conciliare vita familiare e vita professionale, ogni persona ha il diritto di essere tutelata contro il licenziamento per un motivo legato alla maternità e il diritto a un congedo di maternità retribuito e a un congedo parentale dopo la nascita o l'adozione di un figlio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

celex:12010P#art-33

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo