Art. 1
Campo di applicazione
In vigore dal 3 giu 2026
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante «Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri»;
Visto, in particolare, l'articolo 112 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, che disciplina il procedimento negoziale tra la delegazione di parte pubblica e la delegazione sindacale, composta dalle organizzazioni sindacali rappresentative del personale diplomatico, per la regolamentazione di alcuni aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, ai fini della stipulazione di un accordo i cui contenuti sono recepiti in un decreto del Presidente della Repubblica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2018, n. 85, recante «Recepimento dell'Accordo sindacale per il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, per il triennio normativo ed economico 2016-2018»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2022, recante «Individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo per il triennio 2022 - 2024, riguardante il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia»;
Vista l'ipotesi di accordo sindacale per il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, per il triennio 2022-2024, sottoscritta il 4 marzo 2026, ai sensi del citato articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, dalla delegazione di parte pubblica e dall'Organizzazione sindacale SNDMAE rappresentativa sul piano nazionale del personale della carriera diplomatica;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 17 dicembre 2021, n. 2754, adottato in attuazione del citato articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967;
Visto l', comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
Visto l', del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191;
Visto l', comma 27, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che dispone in ordine al finanziamento del predetto accordo sindacale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 marzo 2026, con la quale è stata approvata la predetta ipotesi di accordo, previa verifica delle compatibilità finanziarie, ai sensi del citato articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la pubblica amministrazione, del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Campo di applicazione
1. Ai sensi dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni, il presente decreto si applica al personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2026-04-01;82#art-1