Art. 2

Estensione degli istituti economici

In vigore dal 15 gen 2026
1. Al personale dirigente dell'Esercito italiano della Marina Militare, compreso il personale dirigente delle Capitanerie di porto, e dell'Aeronautica Militare si applicano, a decorrere dal 31 dicembre 2023 e a valere dal 1° gennaio 2024, le disposizioni di cui ai seguenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56: a) articolo 10, nel rispetto degli incrementi percentuali previsti per i singoli gradi; b) articoli 11, 12, 13 escluso comma 12, e articoli 14, 15, 16, 17 e 18.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2025-12-04;204#art-2

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