Titolo I

Art. 3

Risorse non utilizzate nel triennio 2018-2020

In vigore dal 15 gen 2026
1. Per le Forze di polizia a ordinamento civile le risorse non utilizzate derivanti dall'applicazione dell' sono oggetto di successivo accordo e pari a: a) per la Polizia di Stato: euro 209.807 per il 2018, euro 728.464 per il 2019, euro 902.446 per il 2020 e euro 2.127.769 a decorrere dal 2021; b) per il Corpo di polizia penitenziaria: euro 33.490 per il 2018, euro 122.767 per il 2019, euro 74.831 per il 2020 e euro 285.562 a decorrere dal 2021. 2. Le risorse di cui al comma 1 sono al netto di quelle utilizzate in applicazione dell'articolo 12-bis, comma 2, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77. 3. Le risorse di cui al presente articolo non comprendono gli oneri contributivi a carico dello Stato e l'imposta regionale sulle attività produttive.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2025-12-04;203#art-3

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