Titolo I

Art. 4

Indennità di rischio

In vigore dal 4 set 2025
1. Le misure dell'indennità di rischio del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni operative, funzioni specialistiche e dei ruoli speciali antincendio (AIB) a esaurimento, come stabilite dall'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, a decorrere dal 1° gennaio 2024 sono incrementate degli importi mensili lordi e rideterminate negli importi mensili lordi, di cui alle seguenti tabelle: Parte di provvedimento in formato grafico 2. Le misure mensili di cui al comma 1 sono corrisposte per tredici mensilità.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2025-06-23;124#art-4

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