Titolo I

Art. 4

Indennità pensionabile

In vigore dal 3 mag 2025
1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, le misure dell'indennità pensionabile di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi: Parte di provvedimento in formato grafico
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2025-03-24;53#art-4

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