Art. 2
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89
In vigore dal 6 mar 2025
Modifiche al decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all':
1) al comma 3, le parole: «di cui all'Allegato A» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli Allegati A e A-bis» e le parole: «Allegati B, C, D, E, F e G» sono sostituite dalle seguenti: «Allegati B, C, D, E, F, G e G-bis»;
2) al comma 6, le parole: «nell'Allegato A» sono sostituite dalle seguenti: «negli Allegati A e A-bis» e dopo le parole: «articolo 13, comma 10, lettera a),» sono inserite le seguenti: «e all'allegato A-ter»;
b) all', comma 1, le parole: «e delle scienze umane» sono sostituite dalle seguenti: «, delle scienze umane e del made in Italy»;
c) dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:
«Art. 9-bis (Liceo del made in Italy). - 1. Il percorso del liceo del made in Italy è indirizzato allo studio delle scienze economiche e giuridiche volte, all'interno di un quadro culturale ampio, alla promozione, gestione e valorizzazione degli specifici settori produttivi del made in Italy. Lo stesso guida lo studente a sviluppare e ad approfondire le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per cogliere la complessità e la pluralità degli scenari storico-geografici, artistico-culturali ed economico-produttivi caratterizzanti l'evoluzione e l'affermazione del made in Italy. Inoltre, il percorso guida lo studente alla comprensione dei processi di internazionalizzazione delle imprese, dei principi e degli strumenti per la gestione d'impresa, nonché delle tecniche e delle strategie di mercato per le imprese del made in Italy.
2. L'orario annuale delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 891 ore nel primo biennio, corrispondenti a 27 ore medie settimanali, e di 990 ore, corrispondenti a 30 ore medie settimanali, nel secondo biennio e nel quinto anno.
3. Il piano di studi del liceo del made in Italy e gli obiettivi specifici di apprendimento in relazione alle attività e agli insegnamenti compresi nel piano stesso sono definiti, rispettivamente, dagli allegati G-bis e A-ter al presente regolamento.
4. Nel rispetto dell'autonomia scolastica, la fondazione "Imprese e competenze per il made in Italy", istituita ai sensi dell'articolo 19 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, assicura il supporto al potenziamento dell'offerta formativa, che si realizza in coerenza con le vocazioni dei diversi settori produttivi e delle realtà territoriali, anche attraverso specifiche intese con le regioni e i soggetti che operano nel settore della formazione professionale e del trasferimento tecnologico, nonché nel Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, con particolare riferimento alle attività laboratoriali e alle interazioni con il mondo delle imprese.»;
d) all'articolo 10:
1) al comma 1, lettera c), le parole: «agli allegati B, C, D, E, F e G» sono sostituite dalle seguenti: «agli allegati B, C, D, E, F, G e G-bis»;
2) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
«5-bis. Nell'ambito del percorso del liceo del made in Italy è previsto l'insegnamento, nella lingua straniera 1, dei contenuti di un'altra disciplina (CLIL) caratterizzante il percorso liceale.
Tale insegnamento si sviluppa nel terzo, quarto e quinto anno di corso (secondo biennio e quinto anno), per almeno un terzo del monte ore annuale della disciplina individuata.»;
e) dopo l'allegato A, sono inseriti gli allegati A-bis e A-ter di cui agli allegati 1 e 2 al presente regolamento;
f) dopo l'allegato G, è inserito l'allegato G-bis di cui all'allegato 3 al presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2024-11-25;222#art-2