Art. 1
Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255
In vigore dal 26 ago 2023
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto l' del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante «Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto l', comma 420, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)», il quale stabilisce che «al fine di favorire l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati, con la maggioranza in ogni caso costituita da membri designati dai fondatori pubblici, il limite massimo di cinque componenti degli organi di amministrazione, previsto dall', comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica alle istituzioni culturali, nonché alle associazioni e alle fondazioni costituite con finalità di gestione di beni del patrimonio mondiale dell'umanità (UNESCO), che ricadono nel territorio di più province, che comprovino la gratuità dei relativi incarichi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, concernente «Regolamento recante unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2001, recante «Unificazione strutturale, ai sensi dell', comma 1, lettera c), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, della Giunta centrale per gli studi storici, degli istituti storici ad essa collegati, e delle Deputazioni e società di storia patria», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2002;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 maggio 2002, recante «Inserimento dell'Istituto "Domus Mazziniana" tra gli istituti storici individuati, ai sensi dell', comma 1, lettera c), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 dell'11 giugno 2002;
Vista la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, del 4 febbraio 2015, n. 2106, pronunciata sul ricorso n. 12106/2005 per l'annullamento del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255;
Ritenuta la necessità di modificare il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, in conformità al canone dell'autonomia scientifica di cui all'articolo 33 della Costituzione in conseguenza della citata sentenza, nonché al fine di assicurare una maggiore funzionalità della Giunta storica nazionale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2023;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 febbraio 2023;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 giugno 2023;
Sulla proposta del Ministro della cultura, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'università e della ricerca e per la pubblica amministrazione;
Emana
il seguente regolamento:
Modifiche all' del decreto del Presidente
della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255
1. All' del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Il presidente è nominato dal Ministro della cultura, tra esperti di riconosciuta fama nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete ovvero tra professori universitari di prima fascia nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete ovvero tra studiosi che ricoprono presso istituti universitari o di ricerca stranieri una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete, in ragione delle riconosciute competenze e della esperienza nell'organizzazione della ricerca. Dura in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta.»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente, dai direttori degli Istituti di cui all', comma 2, e da quattro esperti di riconosciuta fama italiani o stranieri. Gli esperti sono nominati dal Ministro della cultura, nell'ambito di terne di candidati per ciascuna posizione, indicate congiuntamente dal presidente e dai direttori degli istituti della rete. I candidati di cui al secondo periodo sono scelti tra esperti di riconosciuta fama nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete ovvero tra professori universitari di prima fascia nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete ovvero tra studiosi che ricoprono presso istituti universitari o di ricerca stranieri una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete, in ragione delle riconosciute competenze e della esperienza nell'organizzazione della ricerca. Gli esperti durano in carica cinque anni, possono essere confermati una sola volta e possono essere nominati nei consigli direttivi degli istituti della rete decorsi cinque anni dalla cessazione dell'incarico di esperto.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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