Art. 6
Disciplina delle iniziative di informazione rivolta alle regioni e alle strutture sanitarie per dare diffusione all'informazione.
In vigore dal 13 mag 2023
1. Le regioni e le aziende sanitarie locali, anche attraverso il coinvolgimento dei centri di riferimento, adottano le iniziative di informazione e di comunicazione di cui all', comma 2, della legge n. 10 del 2020, tenendo conto delle seguenti indicazioni:
a) l'informazione del personale medico e sanitario avviene attraverso la diffusione della conoscenza della disciplina in tema di disposizioni del proprio corpo e dei tessuti post mortem ai fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica e, in particolare, delle relative modalità di attuazione;
b) il materiale informativo deve contenere le indicazioni necessarie per la corretta informazione dei cittadini sull'utilizzo del corpo umano e dei tessuti post mortem ai fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica e deve esserne data diffusione sul territorio anche tramite le amministrazioni comunali e le associazioni di volontariato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2023-02-10;47#art-6