Titolo II

Art. 32

Unioni civili

In vigore dal 1 set 2022
1. Gli istituti contrattuali riferiti alle definizioni «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, si applicano anche a ciascuna delle parti dell'unione civile.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2022-06-17;121#art-32

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