Titolo II
Art. 34
Orario di servizio
In vigore dal 1 set 2022
1. L'orario di servizio delle strutture operative centrali e territoriali in cui si articola il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è fissato, di norma, in ventiquattro ore continuative.
2. L'orario di servizio degli uffici non operativi centrali e territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è fissato di norma dalle ore 8,00 alle ore 18,00 dal lunedì al venerdì ed è articolato al fine di accrescere l'efficienza dell'Amministrazione tenendo presenti le finalità e gli obiettivi da realizzare e le prestazioni da assicurare secondo modalità maggiormente rispondenti alle esigenze della utenza in generale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2022-06-17;120#art-34