Titolo I›Capo I
Art. 10
Trattamento di trasferta
In vigore dal 4 set 2025
1. Al personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco inviato in missione, oltre alla normale retribuzione, compete:
a) una indennità di trasferta pari a:
euro 20,66 per ogni periodo di ventiquattro ore di trasferta, ivi comprese le ore di viaggio;
un importo determinato proporzionalmente per ogni ora di trasferta, ivi comprese le ore di viaggio, in caso di trasferte di durata inferiore alle ventiquattro ore o per le ore eccedenti le ventiquattro ore, in caso di trasferte di durata superiore alle ventiquattro ore;
b) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del biglietto; per i viaggi in aereo si applicano le disposizioni di cui all' del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
c) un'indennità supplementare pari al cinque per cento del costo del biglietto aereo e del dieci per cento del costo per treno e nave;
d) il rimborso delle spese per i mezzi di trasporto urbano o dei taxi ovvero delle spese relative al trasporto del materiale e degli strumenti occorrenti al personale per l'espletamento dell'incarico affidato, nei casi preventivamente individuati ed autorizzati dall'amministrazione;
e) il compenso per lavoro straordinario, laddove previsto e in presenza delle relative autorizzazioni, nel caso che l'attività lavorativa nella sede della trasferta si protragga per un tempo superiore al normale orario di lavoro previsto per la giornata; si considera, a tal fine, esclusivamente il tempo effettivamente lavorato, ivi compreso quello di conduzione dei mezzi di servizio, preventivamente autorizzata, con obbligo di sorveglianza e custodia del veicolo e di eventuali altri beni dell'amministrazione trasportati con esso.
2. Resta fermo che il personale, in occasione dello svolgimento di missioni all'interno del territorio nazionale, è tenuto a fruire, per il vitto e per l'alloggio, delle apposite idonee strutture dell'amministrazione, ai sensi dell', comma 98, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Laddove dette strutture non siano esistenti e disponibili, previa attestazione dei dirigenti preposti alle sedi centrali e territoriali in cui è svolta la missione e previa autorizzazione del dirigente che dispone l'invio in missione, è riconosciuto al personale, sulla base di idonea documentazione:
a) al personale inviato in missione di durata superiore a dodici ore compete il rimborso delle spese documentate nel limite di euro 30,55 per un pasto e di complessivi euro 61,10 per due pasti, fermo restando che per incarichi di durata non inferiore a otto ore compete il rimborso di un solo pasto;
b) i medesimi limiti di rimborso si applicano al personale in trasferta che dichiari di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio o per mancanza di strutture che ne consentano la consumazione pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa. È consentito il rimborso del documento fiscale con dicitura "pasto completo."
c) nei casi di missione continuativa nella medesima località di durata non inferiore a trenta giorni, è consentito il rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistico alberghiera di categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo, purchè risulti economicamente più conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima località.
3. Al personale inviato in trasferta a supporto di delegazioni ufficiali dell'amministrazione, indipendentemente dalla qualifica di appartenenza, spettano i rimborsi e le agevolazioni previsti per i componenti della predetta delegazione.
4. Le attività svolte in particolari situazioni operative che non consentono di fruire, durante le trasferte, del pasto o del pernottamento per mancanza di strutture e servizi di ristorazione, sono così individuate, a titolo esemplificativo:
a) attività di protezione civile nelle situazioni di prima urgenza e di soccorso tecnico urgente;
b) attività di riparazione e controllo urgente di impianti e apparecchiature;
c) attività di esercitazione o che comportino imbarchi immediati su mezzi aeronautici e marittimi.
5. Al personale che svolge le attività di cui al comma 4 spetta la somma forfettaria onnicomprensiva e giornaliera di euro 20,66 lordi in luogo del rimborso del costo per il pasto e di euro 20,66 lordi per il pernottamento.
6. Al personale che fruisce del rimborso di cui al comma 2 spetta l'indennità di cui al comma 1, lettera a), primo alinea, ridotta del settanta per cento; non è ammessa in nessun caso l'opzione per l'indennità di trasferta in misura intera.
7. Al personale inviato in trasferta spetta un'anticipazione non inferiore al settantacinque per cento del trattamento complessivo presumibilmente maturato ai sensi del presente articolo.
8. L'indennità di cui al comma 1, lettera a), non spetta in caso di trasferte di durata inferiore alle quattro ore. Resta fermo il riconoscimento dei rimborsi previsti dall', ultimo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836.
9. Ai sensi dell' della legge 18 dicembre 1973, n. 836, l'indennità di cui al comma 1, lettera a), non spetta laddove la sede di destinazione coincida con la località di residenza ovvero di dimora abituale, comunicata ai sensi dell', comma 3, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64.
10. Il trattamento di trasferta cessa di essere corrisposto dopo i primi duecentoquaranta giorni di trasferta continuativa nella medesima località.
11. Per quanto non previsto dai precedenti commi, il trattamento di trasferta, ivi compreso quello relativo alle missioni all'estero, rimane disciplinato dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836, dalla legge 26 luglio 1978, n. 417, e dal decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513, e successive modifiche e integrazioni.
12. È disapplicato, limitatamente al personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dal 31 dicembre 2021, l' del contratto collettivo nazionale di lavoro del 24 aprile 2002 integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle aziende e amministrazioni autonome dello Stato sottoscritto in data 24 maggio 2000.
13. Il personale che, comandato in missione fuori dalla sede di servizio, utilizzi il mezzo aereo o il mezzo proprio senza la prevista autorizzazione è rimborsato di una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario a tariffa base.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 23 giugno 2025, n. 124 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 2025, l'indennita' di missione prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120, per il personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 1 del presente decreto, e' rideterminata in euro 24,00". Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 2) la sostituzione delle lettere a) e b) del comma 2 "Con la medesima decorrenza del comma 1".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2022-06-17;120#art-10