Titolo I
Art. 30
Modifiche a disposizioni normative concernenti le relazioni sindacali
In vigore dal 15 giu 2022
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all', il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Oltre al Comitato in materia di pari opportunità, presso ciascuna Amministrazione sono costituite, per la verifica e la formulazione di proposte, le sottoindicate commissioni, a livello centrale e periferico:
a) Commissione per il benessere del personale, con competenza in materia di qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, attività di protezione sociale e di benessere del personale;
b) Commissione per le pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale, solo a livello periferico;
c) Commissione automezzi, tecnologia e informatica;
d) Commissione per l'istruzione e lo sviluppo professionale del personale, con competenza sugli indirizzi generali per l'individuazione degli obiettivi formativi in materia di formazione e aggiornamento del personale.».
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all', comma 1, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «Al fine di realizzare un sistema di relazioni sindacali più snello ed efficace le organizzazioni sindacali, comunque costituite, sia in forma unitaria che aggregata, si rapportano con le rispettive amministrazioni esclusivamente attraverso il proprio legale rappresentante o un suo delegato»;
b) all', comma 3, la parola «quadriennale» è sostituita dalla seguente: «triennale»;
c) all', comma 5, la parola «quadriennio» è sostituita dalla seguente: «triennio»;
d) all', comma 2, la parola «biennio» è sostituita dalla seguente: «triennio»;
e) all':
1) al comma 5, le parole «31 maggio» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo»;
2) al comma 6, le parole «31 maggio» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo»;
f) l' è sostituito dal seguente:
« (Federazioni sindacali). - 1. Ai soli fini dell'accertamento della rappresentatività le organizzazioni sindacali che abbiano dato o diano vita, mediante fusione, affiliazione o in altra forma di aggregazione associativa ad un nuovo soggetto sindacale devono imputare sul codice unico del nuovo soggetto sindacale le deleghe delle quali risultino titolari, attraverso il modulo unico di iscrizione depositato presso le amministrazioni, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto del nuovo soggetto sindacale. Per le medesime finalità, le suddette deleghe saranno conteggiate purchè il nuovo soggetto succeda effettivamente nella titolarità delle deleghe che ad esso vengono imputate o che le stesse siano, comunque, confermate espressamente dai lavoratori a favore del nuovo soggetto.
2. È esclusa l'attribuzione delle deleghe dell'affiliato all'affiliante in caso di affiliazione o di altra forma aggregativa tra sigle sindacali, se non risulta l'effettiva imputazione delle deleghe dell'affiliato al codice unico dell'affiliante. Per i casi di fusione di una organizzazione sindacale in un soggetto già esistente, è consentita l'attribuzione delle deleghe della predetta organizzazione sindacale al soggetto già esistente, per successione a titolo universale.
3. Ai fini della misurazione della consistenza associativa delle aggregazioni di cui ai commi 1 e 2, ultimo periodo, si conteggiano esclusivamente le deleghe confluite nel relativo codice unico del nuovo soggetto conferite alla data del 31 dicembre di ciascun anno e trattenute sulla busta paga a decorrere dal mese successivo. Si applica l', comma 2, del presente decreto.
4. In tutti i casi in cui si verifichi un mutamento associativo, le organizzazioni sindacali di cui ai commi 1 e 2, ultimo periodo, devono fornire alle amministrazioni idonea documentazione che attesti la regolarità sostanziale degli atti prodotti. Tale documentazione deve essere adottata dai competenti organi statutari ed è trasmessa alle amministrazioni, a firma del legale rappresentante del soggetto sindacale interessato, a mezzo di posta elettronica certificata (PEC). Per la data di ricezione fa testo quella risultante sull'avviso di ricevimento della PEC. Sono escluse note di comunicazione non corredate dalle modificazioni statutarie e che non diano conto degli elementi di effettività necessari per la successione nella titolarità delle deleghe del nuovo soggetto e per l'imputazione delle stesse sul codice unico di quest'ultimo.
5. Allo scopo di favorire corrette e costruttive relazioni sindacali necessarie alle amministrazioni per il miglior funzionamento, nonché per garantire la certezza e la stabilità delle relazioni sindacali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, qualora nell'ambito di un soggetto rappresentativo si verifichi un mutamento associativo, compreso il cambio di denominazione, il mutamento produce effetti soltanto al successivo periodico accertamento triennale della rappresentatività, fatto salvo il disposto di cui all', comma 3.
6. La misurazione della consistenza associativa sindacale è effettuata sulla base delle deleghe sottoscritte sul modulo unico di adesione depositato presso le amministrazioni e conferite al codice unico dei soggetti sindacali di cui al presente articolo entro il 31 dicembre di ogni anno, detratte le revoche presentate ai medesimi soggetti e inerenti al medesimo codice unico, entro il 31 ottobre di ogni anno, secondo le vigenti disposizioni di legge.
7. Fuori dai casi di fusione o incorporazione, resta ferma la possibilità, per le organizzazioni sindacali componenti di aggregazioni associative, di prevedere, nell'atto costitutivo e nello Statuto, disposizioni a salvaguardia dell'autonomia delle singole organizzazioni sindacali anche sotto il profilo della gestione dei contributi dei propri iscritti, con rilevanza esclusivamente interna all'aggregazione medesima, priva di effetti ai fini della rappresentatività triennale di cui al presente articolo e delle correlate prerogative sindacali.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle aggregazioni associative già costituite che, solo in prima applicazione, devono definire i relativi adempimenti entro sessanta giorni decorrenti dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento dell'accordo sindacale relativo al triennio 2019-2021 imputando, entro tale data, anche con atto di vertice della dirigenza, le deleghe rilevate al 31 dicembre 2021 al codice unico identificativo delle aggregazioni medesime.»;
g) all':
1) al comma 2, le parole «o aspettativa» sono soppresse.
2) al comma 4, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «La partecipazione ai lavori delle Commissioni di cui all', comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, è valutata, ai fini degli avanzamenti di carriera, con le medesime modalità previste per il personale designato dall'Amministrazione per la partecipazione alle medesime Commissioni.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2022-04-20;57#art-30