Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 26 dic 2020
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, nè minori entrate, a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni e gli altri soggetti pubblici interessati provvedono agli adempimenti derivanti dal presente decreto nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 settembre 2020 MATTARELLA Conte, Presidente del Consiglio dei ministri Bonafede, Ministro della giustizia Gualtieri, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Bonafede Registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 2020 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg.ne n. 2617
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2020-09-23;162#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Clausola di invarianza finanziaria (Art. 3 Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2006, n. 314, sulla disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di servizio per il personale dell'Amministrazione penitenziaria.) — Testo vigente | Portale Normativo