Art. 2

Clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 1 gen 2021
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 settembre 2020 MATTARELLA Conte, Presidente del Consiglio dei ministri Amendola, Ministro per gli affari europei De Micheli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Lamorgese, Ministro dell'interno Bonafede, Ministro della giustizia Gualtieri, Ministro dell'economia e delle finanze Patuanelli, Ministro dello sviluppo economico Costa, Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e del mare Visto, il Guardasigilli: Bonafede Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2020 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 2748
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2020-09-18;171#art-2

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Clausola di invarianza finanziaria (Art. 2 Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 2017, n. 239, concernente il regolamento recante attuazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE.) — Testo vigente | Portale Normativo