Allegato
Art. 3
Patrimonio
In vigore dal 17 apr 2021
1. Il patrimonio del Tecnopolo è articolato in un fondo di dotazione indisponibile e vincolato al perseguimento delle finalità statutarie e in un fondo di gestione, destinato alle spese di funzionamento della fondazione.
2. Il patrimonio è composto:
a) dal fondo di dotazione, il quale è costituito:
1) da euro 1.000.000, conferiti dallo Stato ai sensi dell', comma 732, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
2) dalle contribuzioni pubbliche e private con destinazione deliberata dal Consiglio di amministrazione ad incremento del fondo di dotazione;
3) da ogni altro bene che pervenga al Tecnopolo a qualsiasi titolo, anche per legge, e che sia espressamente destinato da una delibera del Consiglio di amministrazione ad incremento del fondo di dotazione;
4) dai residui di gestione imputati al fondo di dotazione;
5) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione e imputati ad incremento del fondo di dotazione;
b) dal fondo di gestione, il quale è costituito:
1) dalla dotazione iniziale dello Stato pari a euro 2.000.000, conferiti per l'anno 2019, ai sensi dell', comma 732, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; le restanti somme, pari ad euro 3.000.000 per il 2020 e ad euro 3.000.000 per il 2021, previste ai sensi dell', comma 732, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, verranno conferite al fondo di gestione del Tecnopolo;
2) dalle donazioni, dalle disposizioni testamentarie, dalle erogazioni liberali e dai contributi di soggetti pubblici e privati che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
3) dalle somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del patrimonio destinate da una delibera del Consiglio di amministrazione a finalità diverse dall'incremento del fondo di dotazione;
4) dai ricavi delle attività accessorie svolte, ottenuti direttamente o indirettamente;
5) dagli avanzi di gestione dei precedenti esercizi;
6) da ogni altra elargizione, anche sotto forma di contributo, diversa dai conferimenti patrimoniali, proveniente da enti e da amministrazioni pubbliche, ovvero da privati.
3. Le rendite e le risorse del Tecnopolo sono impiegate per la realizzazione degli scopi del Tecnopolo e per il suo funzionamento, nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2020-09-11;195#art-a-3