Allegato
Art. 14
Organo di revisione
In vigore dal 17 apr 2021
1. L'Organo di revisione è collegiale.
2. L'Organo di revisione è composto da tre membri effettivi e tre supplenti, nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca. Il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'università e della ricerca, designano ciascuno un membro effettivo e un membro supplente. Ai membri del collegio si applica l'articolo 2399 del codice civile.
3. La carica di Presidente spetta al soggetto designato dal Ministro dell'università e della ricerca.
4. Il Collegio dei revisori esercita il controllo dei conti ed il controllo sull'amministrazione della fondazione, vigilando sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato.
5. I membri dell'Organo di revisione restano in carica per un triennio e, pertanto, fino all'approvazione del bilancio d'esercizio relativo alla conclusione del terzo esercizio e possono essere riconfermati per una sola volta. I membri dell'Organo di revisione possono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione.
6. Alle riunioni dell'Organo di revisione si applicano le disposizioni di cui all', in quanto compatibili.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2020-09-11;195#art-a-14