Art. 2

Clausola di neutralità finanziaria

In vigore dal 15 feb 2020
1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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Clausola di neutralità finanziaria (Art. 2 Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, recante: «Regolamento per il riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, a norma dell'articolo 6, della legge 31 marzo 2000, n. 78».) — Testo vigente | Portale Normativo