Art. 2
Valutazione delle prove d'esame
In vigore dal 6 set 2019
1. La commissione di esame dispone di quaranta punti per la valutazione delle prove scritte e di venti punti per la valutazione del colloquio.
2. Le tre prove scritte sono valutate in ventesimi. Ai fini dell'attribuzione dei quaranta punti complessivamente disponibili per la valutazione delle prove scritte, i punteggi delle prove scritte di italiano e di francese sono sommati e il totale è rideterminato sulla base dell'allegata tabella A.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2019-06-28;94#art-2