Art. 2
Clausola di neutralità finanziaria
In vigore dal 27 ago 2019
1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e le articolazioni da esso comunque dipendenti provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2019-06-21;82#art-2