Art. 3

Disposizioni finali

In vigore dal 29 giu 2019
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano dal 1° giugno 2019. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 marzo 2019 MATTARELLA Conte, Presidente del Consiglio dei ministri Toninelli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Grillo, Ministro della salute Visto, il Guardasigilli: Bonafede Registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2019 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1, foglio n.973.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2019-03-28;54#art-3

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Disposizioni finali (Art. 3 Regolamento recante modifica dell'articolo 331 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente i certificati medici attestanti l'idoneita' psicofisica dei conducenti di veicoli a motore.) — Testo vigente | Portale Normativo