Art. 7

Personale dei ruoli speciali antincendio boschivo

In vigore dal 17 mag 2018
1. Per il personale appartenente ai ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento, l'assegno ad personam di cui all', comma 1, lettera a), numero 2), ultimo periodo, della legge 7 agosto 2015, n. 124 viene riassorbito, sino a concorrenza, dai miglioramenti economici di cui al presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-03-15;41#art-7

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Personale dei ruoli speciali antincendio boschivo (Art. 7 Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco «Triennio economico e normativo 2016-2018».) — Testo vigente | Portale Normativo