Art. 21
Stabilità delle operazioni
In vigore dal 26 mar 2018
1. Le spese sostenute per la realizzazione di un'operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi nell'ambito di un programma cofinanziato sono ammissibili se l'operazione è stabile in conformità con quanto previsto dall'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013.
2. Il periodo di cinque anni può essere ridotto a tre dalle Autorità di gestione dei programmi operativi nei casi relativi al mantenimento degli investimenti o di posti di lavoro creati dalle PMI, salvo diverse disposizioni in materia di aiuti di Stato.
3. Nei casi di operazioni in cui non sono stati rispettati i requisiti di stabilità prescritti si applicano i paragrafi 2, 3 e 4 dell'articolo 71.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-02-05;22#art-21