Capo V

Art. 31

Deroghe motivate dall'innovazione tecnica - Attuazione dell'articolo 30 della direttiva 2014/90/UE

In vigore dal 25 mar 2018
1. In caso di eccezionale innovazione tecnologica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con l'amministrazione competente in base alla tipologia di equipaggiamento marittimo, autorizza l'installazione a bordo di navi nazionali di equipaggiamento marittimo non conforme alle procedure di valutazione della conformità se è dimostrato, mediante prove o altri mezzi, che rispetta gli obiettivi del presente decreto. A tal fine, rilascia un certificato che è custodito unitamente all'equipaggiamento. Il certificato attesta che l'equipaggiamento può essere installato a bordo della nave e indica eventuali restrizioni concernenti il suo uso. 2. Le procedure di prova di cui al comma 1 sono effettuate senza alcuna discriminazione tra l'equipaggiamento marittimo prodotto nel territorio nazionale e quello prodotto in altri Stati. 3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dopo aver rilasciato il certificato di cui al comma 1, informa la Commissione europea e gli altri Stati membri di ogni informazione necessaria, unitamente a tutte le pertinenti relazioni sulle prove, sugli accertamenti e sulle procedure di valutazione della conformità. 4. Nel caso in cui l'equipaggiamento marittimo di cui al comma 1 sia installato a bordo di una nave UE che deve essere iscritta nelle matricole o nei registri tenuti dall'autorità marittima, la nave è sottoposta, al momento della presentazione dell'istanza di trasferimento, a ispezione da parte della medesima autorità, che può disporre gli accertamenti tecnici necessari, incluse, se del caso, prove e dimostrazioni pratiche, per garantire che l'equipaggiamento sia almeno di efficacia pari all'equipaggiamento conforme alle procedure di valutazione di conformità. 5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dà attuazione agli atti di esecuzione con cui la Commissione europea, a norma dell', paragrafo 5, della direttiva n. 2014/90/UE, richiede il ritiro del certificato di cui al comma 1 del presente articolo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2017-12-20;239#art-31

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