Art. 3

Procedure amministrative e contabili in materia di assistenza indiretta

In vigore dal 7 feb 2018
Procedure amministrative e contabili in materia di assistenza indiretta 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ovvero, per le regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo quanto previsto dall', comma 85, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ferma restando la competenza del Ministero della salute di autorità statale in materia di assistenza sanitaria all'estero, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, i costi connessi all'assistenza sanitaria in forma indiretta all'estero, relativi al rimborso delle spese sostenute dall'assistito per sè o per i propri familiari aventi diritto di cui all', comma 84, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono imputati: a) ai bilanci delle aziende sanitarie locali, qualora siano riferiti ai propri residenti; b) al bilancio dello Stato, qualora siano riferiti a soggetti non residenti in Italia e la relativa regolazione finanziaria avviene tramite il capitolo di spesa 4391 di cui all'. 2. Ai fini dell'attuazione dell', comma 84, della legge n. 228/2012, ciascuna azienda sanitaria locale rilascia l'attestato di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1980 al soggetto residente interessato. 3. I soggetti interessati presentano le domande di rimborso, contenenti l'indicazione del luogo di residenza in Italia, all'ufficio consolare entro tre mesi dalla data di effettuazione della relativa spesa, a pena di decadenza dal diritto al rimborso, salvo i casi in cui l'interessato dimostri di non aver potuto rispettare i termini per motivi di forza maggiore. 4. L'ufficio consolare inoltra tempestivamente la domanda di rimborso con la relativa documentazione e con il proprio motivato parere circa la ricorrenza dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1980, all'azienda sanitaria locale di residenza dell'interessato. 5. L'azienda sanitaria locale, dispone, con provvedimento motivato, il rimborso nella misura richiesta o nella misura ridotta secondo quanto previsto dal comma 7, ovvero la reiezione della domanda per tardività o altro motivo. 6. Restano confermate, per gli assistiti di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, le procedure previste dal citato articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1980. 7. Le spese sanitarie sostenute dagli interessati in territorio estero sono ad essi rimborsate ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1980. Ulteriori modalità di rimborso sono definite con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2017-11-24;224#art-3

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Procedure amministrative e contabili in materia di assistenza indiretta (Art. 3 Regolamento recante disciplina delle modalita' applicative dei commi da 82 a 84 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilita' 2013), nonche' le relative procedure contabili, ai sensi dell'articolo 1, comma 86, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.) — Testo vigente | Portale Normativo