Art. 3
Soggetti beneficiari
In vigore dal 13 ott 2017
1. Possono presentare domanda ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al presente regolamento le emittenti rientranti nelle seguenti categorie:
a) emittenti televisive titolari di autorizzazioni per fornitura di servizi media audiovisivi in ambito locale ai sensi della delibera AGCOM n. 353/11/CONS per marchi/palinsesti diffusi con numerazione automatica (LCN);
b) emittenti radiofoniche locali legittimamente operanti in tecnica analogica ai sensi dell', commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 24 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;
c) titolari di autorizzazioni per fornitura di servizi radiofonici in ambito locale non operanti in tecnica analogica, ai sensi della delibera AGCOM n. 664/09/CONS, allegato A, , una volta completata la fase di avvio dell'operatività su tutto il territorio nazionale delle trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale terrestre;
d) le emittenti televisive e radiofoniche aventi carattere comunitario in ambito locale, ai sensi dell', comma 1, lettere n) e bb), numero 1), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Alle emittenti comunitarie si applicano esclusivamente i requisiti, i criteri e i punteggi previsti dall'. È fatta comunque salva la possibilità per le stesse di optare, in alternativa, per la presentazione della domanda di contributo ai sensi dell'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2017-08-23;146#art-3