Art. 2

Disposizioni finali

In vigore dal 15 set 2017
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 luglio 2017 MATTARELLA Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri Fedeli, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2017 Ufficio controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min salute e Min lavoro, n. 1968
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2017-07-31;134#art-2

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Disposizioni finali (Art. 2 Regolamento recante integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, concernente il riordino degli istituti tecnici, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.) — Testo vigente | Portale Normativo