Art. 2
Disposizioni finali e transitorie
In vigore dal 7 ott 2017
1. Al comma 1-bis dell'appendice XI - articoli 255 e 256 al Titolo III del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, e successive modificazioni, sono soppresse le seguenti sigle di individuazione delle province:
a) «Carbonia-Iglesias CI»;
b) «Medio Campidano VS»;
c) «Ogliastra OG»;
d) «Olbia-Tempio OT».
2. I veicoli dotati di targhe di immatricolazione con le sigle delle province, di cui al comma 1, possono continuare a circolare fino a una nuova immatricolazione o fino alla cessazione dalla circolazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 luglio 2017
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri
Delrio, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 2017
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 3779
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2017-07-20;140#art-2