Art. 2

Disposizioni finali e transitorie

In vigore dal 7 ott 2017
1. Al comma 1-bis dell'appendice XI - articoli 255 e 256 al Titolo III del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, e successive modificazioni, sono soppresse le seguenti sigle di individuazione delle province: a) «Carbonia-Iglesias CI»; b) «Medio Campidano VS»; c) «Ogliastra OG»; d) «Olbia-Tempio OT». 2. I veicoli dotati di targhe di immatricolazione con le sigle delle province, di cui al comma 1, possono continuare a circolare fino a una nuova immatricolazione o fino alla cessazione dalla circolazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 luglio 2017 MATTARELLA Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri Delrio, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 2017 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 3779
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2017-07-20;140#art-2

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Disposizioni finali e transitorie (Art. 2 Regolamento recante modifica all'appendice XI del regolamento di esecuzione del codice della strada, per la fissazione della sigla di individuazione della provincia del Sud Sardegna, istituita con legge della Regione autonoma della Sardegna 4 febbraio 2016, n. 2.) — Testo vigente | Portale Normativo