Capo III
Art. 20
Clausola di invarianza finanziaria
In vigore dal 6 apr 2017
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 febbraio 2017
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri
Franceschini, Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2017
Ufficio di controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 273
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2017-02-13;31#art-20