Art. 4

Potere sostitutivo

In vigore dal 11 nov 2016
1. Per gli interventi e i procedimenti individuati con i decreti di cui all', in caso di inutile decorso del termine di cui all' della legge 7 agosto 1990, n. 241, o di quello eventualmente rideterminato ai sensi dell', il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, può adottare i relativi atti. 2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con le modalità di cui al comma 1, può delegare il potere sostitutivo di cui al medesimo comma 1 a un soggetto dotato di comprovata competenza ed esperienza in relazione all'attività oggetto di sostituzione, fissando un nuovo termine per la conclusione del procedimento, comunque di durata non superiore a quello originariamente previsto. 3. I poteri sostitutivi di cui ai commi 1 e 2 sono esercitati previa diffida all'organo competente, al quale, in caso di inerzia, è comunicato l'avvenuto esercizio del potere sostitutivo. 4. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il suo delegato si avvalgono, per l'esercizio del potere sostitutivo, di personale delle amministrazioni pubbliche individuato ai sensi dell', nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
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