Art. 3
Segreteria del CIAE
In vigore dal 6 ago 2015
1. Il Dipartimento per le politiche europee istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri espleta le attività necessarie per lo svolgimento delle attività istruttorie e di sostegno al funzionamento del CIAE e provvede agli adempimenti preliminari e conseguenti alle riunioni del Comitato.
2. La Segreteria del CIAE assicura in particolare:
a) l'istruttoria delle questioni poste all'attenzione del CIAE in raccordo, ove necessario, con il CTV (Comitato tecnico di valutazione degli atti dell'Unione europea);
b) la redazione dei verbali delle riunioni del CIAE e la loro conservazione;
c) la pubblicità delle riunioni nelle forme e nei modi di volta in volta stabiliti dal CIAE;
d) la trasmissione delle determinazioni del CIAE a tutti i soggetti competenti a darne attuazione.
3. Il personale che opera presso la Segreteria del CIAE è individuato ai sensi dell', commi 7 e 8, della legge.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2015-06-26;118#art-3