Art. 2

Verifiche e prove periodiche

In vigore dal 8 mar 2015
1. Le procedure inerenti alle verifiche e prove periodiche per il funzionamento in sicurezza degli ascensori in servizio pubblico sono disciplinate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2015-01-19;8#art-2

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