Art. 17
Disposizione finanziaria
In vigore dal 20 mar 2015
1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2015-01-12;21#art-17