Art. 9

Clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 5 ago 2014
1. Il Ministero degli affari esteri provvede all'attuazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 maggio 2014 NAPOLITANO Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Mogherini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 2014 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, registrazione prev. n. 1948
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2014-05-30;103#art-9

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Clausola di invarianza finanziaria (Art. 9 Regolamento recante disciplina dell'elenco dei funzionari internazionali di cittadinanza italiana.) — Testo vigente | Portale Normativo