Art. 9
Clausola di invarianza finanziaria
In vigore dal 5 ago 2014
1. Il Ministero degli affari esteri provvede all'attuazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 maggio 2014
NAPOLITANO
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Mogherini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 2014
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, registrazione prev. n. 1948
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2014-05-30;103#art-9