Art. 6
Audizione dei rappresentanti degli enti locali
In vigore dal 17 feb 2014
1. Gli amministratori degli enti locali e gli organi straordinari della liquidazione dei medesimi enti, interessati all'esame dei propri provvedimenti da parte della Commissione, possono chiedere di essere ascoltati. In tal caso, prima di procedere all'esame e alla discussione dei provvedimenti, sono acquisiti i documenti relativi agli elementi e ai chiarimenti forniti. Dell'audizione è redatto apposito verbale, allegato al verbale della seduta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-11-08;142#art-6