Art. 2
Contabilità finanziaria ed economica
In vigore dal 13 dic 2013
1. Le amministrazioni pubbliche affiancano, ai sensi dell' del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, la contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria e realizzano un sistema integrato di contabilità, in conformità a quanto previsto nell'allegato 1.
2. Ciascun atto o fatto gestionale deve trovare corrispondenza in una transazione elementare, così come definita dall'articolo 8 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, ed è rilevato in modo da assicurare una corrispondenza univoca con:
a) una voce del piano relativo alla contabilità finanziaria secondo il principio contabile della competenza finanziaria contenuto nel decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91;
b) una voce del conto economico e del conto patrimoniale, ove la transazione elementare generi un evento rilevante ai fini della manifestazione economica e patrimoniale, secondo il principio della competenza economica contenuto nel decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.
3. Al fine di garantire l'integrazione contabile tra i moduli del piano di cui all'allegato 1, ciascuna voce del piano relativo alla contabilità finanziaria viene correlata alle corrispondenti voci del piano relativo alla contabilità economico-patrimoniale mediante schemi di transizione predisposti periodicamente dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e pubblicati sul sito Internet.
4. Le amministrazioni che non provvedano ad effettuare la correlazione come indicato al comma 3 devono darne opportuna motivazione. Tali amministrazioni sono tenute a definire al quinto livello di articolazione del piano finanziario le correlazioni effettuate tra quest'ultimo e il piano relativo alla contabilità economico-patrimoniale, indicando per ogni scostamento dalla matrice di correlazione i criteri contabili applicati tra quelli individuati dalle norme e dai regolamenti vigenti in ambito nazionale ed internazionale. Le informazioni che le amministrazioni producono ai sensi del presente comma sono inviate al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato contestualmente a tutti i documenti contabili.
5. Restano ferme le rilevazioni delle scritture contabili rispettivamente della contabilità finanziaria e della contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato 1.
6. Restano altresì ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli della legge 5 maggio 2009, n. 42, nonché le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011, relativo alla sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ed in particolare l'articolo 8 che prevede l'adozione di un piano dei conti integrato nella fase di sperimentazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-10-04;132#art-2